
Commissione Antimafia, le comunicazioni della Presidente Rosy Bindi

Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
XVII LEGISLATURA
96^ riunione
Mercoledì 10 giugno 2015 – ore 20
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni della Presidente.
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Pubblicità dei lavori.
Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. (Così rimane stabilito)
Comunicazioni della Presidente.
L’ordine del giorno della seduta odierna reca le comunicazioni della Presidente. In base a quanto convenuto nella riunione di ieri dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tali comunicazioni costituiscono il seguito di quanto era all’ordine del giorno della precedente seduta dello scorso 29 maggio, in merito alla verifica di cui all’articolo 4 del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali, approvato dalla Commissione nella seduta del 23 settembre 2014. Mi riallaccio pertanto, anzitutto, al documento da me depositato agli atti della Commissione nella scorsa seduta, di cui intendo riassumere ed esplicitare ulteriormente i contenuti. La legge 19 luglio 2013, n. 87, ha istituito, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere. La legge prevede che, tra i suoi compiti, la “Commissione Antimafia” abbia quello di “indagare sul rapporto tra mafia e politica, con riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive” (art. 1, comma 1, lett. f), e quello di “svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia” (art. 1, comma 1, lett. n).
Il tema del rapporto tra mafia e politica è da tempo presente nei lavori della Commissione Antimafia. Esso è stato oggetto di una specifica relazione alle Camere nel 1993 e poi è stato in seguito chiaramente indicato come compito della Commissione da parte delle leggi istitutive. A partire dal 2001 compare infatti un esplicito riferimento alle “connessioni, comprese quelle istituzionali” del fenomeno mafioso; dal 2006 è attribuito alla Commissione anche il “monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali”; dal 2008 alla Commissione è attribuito il compito di “indagare sul rapporto tra mafia e politica, riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive”. In attuazione del compito stabilito dalla legge, la attuale Commissione Antimafia, nella riunione del 23 settembre 2014, ha approvato una Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII, n. 3). La relazione approvata dalla Commissione come noto contiene una proposta di autoregolamentazione rivolta ai partiti politici, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche affinché si impegnino, in occasione di qualunque competizione elettorale, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati che non rispondano ai requisiti previsti dal codice medesimo, che sono ulteriori e più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, che ne costituisce naturalmente il presupposto (D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, emanato in attuazione della cd. “Legge Severino”). Il codice enumera, in particolare, una serie di condizioni collegate a situazioni giudiziarie non coperte da segreto e dunque pubbliche, a partire dal rinvio a giudizio, considerate ostative alla candidatura in qualsiasi competizione elettorale (art. 1); esso inoltre anticipa la soglia di rilevanza della situazione processuale già al decreto di rinvio a giudizio, e prende in considerazione non qualsiasi reato, ma solo alcune fattispecie, in particolare i reati di mafia e alcuni di quelli considerati “reati spia” di possibile infiltrazione e condizionamento mafioso, come la corruzione e la concussione. Il codice prevede altresì che la Commissione parlamentare di inchiesta, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifichi la corrispondenza delle liste elettorali presentate dalle forze politiche che aderiscono al codice di autoregolamentazione alle prescrizioni del codice stesso (art. 4). Tale proposta, peraltro, rinnova e amplia gli analoghi "codici di autoregolamentazione" approvati in Commissione Antimafia nelle sedute del 23 gennaio 1991 (X legislatura), del 27 novembre 2007 (XV legislatura) e del 18 febbraio 2010 (XVI legislatura). Per inciso, la previsione relativa alla effettiva verifica delle liste non era peraltro contenuta espressamente nei precedenti “codici”, sebbene essa fu effettuata, con modalità diverse, sia nella X sia nella XVI legislatura.
Il primo “codice di autoregolamentazione” fu elaborato nella X Legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari istituita con legge 23 marzo 1988, n. 94, e presieduta dal sen. Gerardo Chiaromonte, in allegato alla relazione approvata nella seduta del 23 gennaio 1991. In assenza anche in questo caso di una disposizione del codice che prevedesse una verifica, la questione tuttavia si pose, in un primo momento, in relazione a due tornate di elezioni amministrative del 1991. Dopo lo svolgimento di quelle elezioni, la Commissione divulgò, in conferenza stampa, un elenco non nominativo delle violazioni riscontrate alle previsioni del codice. I nominativi furono tuttavia trasmessi ai segretari dei partiti nazionali che avevano accolto il codice di autoregolamentazione. In un secondo momento, invece, in relazione alle elezioni per la Camera e il Senato del 5 e 6 aprile 1992, la Commissione divulgò, con i comunicati stampa del 31 marzo, 1° aprile e 2 aprile 1992 (quindi pochi giorni prima delle elezioni politiche) i nominativi di 38 soggetti - anche ben noti - la cui candidatura era in contrasto con le previsioni del codice, in quanto rinviati a giudizio o condannati con sentenza anche non definitiva per delitti di mafia, contro la pubblica amministrazione, quali la concussione o la corruzione, o ancora altri reati “spia” di varia natura di cui all’articolo 1 del codice. Di tale pubblicazione, peraltro, non vi è traccia negli atti parlamentari, ma solo sugli organi di stampa, in quanto la Commissione aveva già concluso i propri lavori con l’approvazione della relazione conclusiva nella seduta del 19 febbraio 1992.
Il secondo codice di autoregolamentazione fu elaborato nella XV legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita con legge 27 ottobre 2006, n. 277, e presieduta dall’on. Francesco Forgione, in allegato alla relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 3 aprile 2007. In assenza anche in questo caso di una disposizione del codice che prevedesse una verifica, la questione tuttavia non si pose, anche per la anticipata conclusione della XV Legislatura.
Il terzo codice di autoregolamentazione è stato elaborato nella XVI legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, presieduta dal sen. Giuseppe Pisanu, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010. In assenza anche in questo caso di una disposizione del codice che prevedesse una verifica, la questione fu posta subito dopo l’approvazione del codice, e si avviò una verifica la cui effettuazione richiese circa un anno. La divulgazione dei risultati, ivi compresi i nominativi dei 44 soggetti la cui candidatura risultava in contrasto il codice di autoregolamentazione, avvenne, dopo lo svolgimento delle elezioni, in occasione della seduta della Commissione tenutasi il 9 febbraio 2011.
Ritengo altresì utile ricordare ancora una volta che anche la proposta formulata dalla Commissione nella corrente legislatura, come in precedenza, dichiara espressamente in premessa che “la mancata osservanza delle disposizioni del codice o anche la semplice mancata adesione allo stesso non dà luogo a sanzioni, semmai comporta una valutazione di carattere strettamente etico e politico nei confronti dei partiti e formazioni politiche”. La sua valenza ai fini di una valutazione delle candidature è pertanto di natura esclusivamente politica e non vincolante sotto il profilo giuridico ed è offerta al dibattito politico-istituzionale per un ripensamento e un rinnovamento dell’etica e della deontologia delle forze politiche nonché di tutti i soggetti che si propongono per una competizione elettorale, a qualsiasi livello territoriale. La relazione approvata il 23 settembre 2014 dalla Commissione Antimafia è stata immediatamente trasmessa ai Presidenti delle Camere, con richiesta di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo l’opportunità di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell’Assemblea, come poi avvenuto. Tale proposta è stata infatti discussa in Aula sia dal Senato sia dalla Camera nelle sedute, rispettivamente, del 29 ottobre 2014 e del 27 aprile 2015.
Con riferimento al codice, può essere inoltre utile ricordare che i criteri ivi contenuti hanno ricevuto anche un espresso riconoscimento legislativo nelle previsioni delle leggi 4 agosto 2008, n. 132, e 19 luglio 2013, n. 87, istitutive della Commissione Antimafia nella XVI e nella XVII legislatura. Tali leggi hanno previsto l’onere a carico dei componenti della Commissione di dichiarare se nei loro confronti sussista una delle condizioni previste dal codice di autoregolamentazione, e di informare immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza qualora una di queste situazioni sopravvenga a proprio carico successivamente alla nomina (art. 2, comma 1, della L. 132/2008 e art. 2, comma 1, della L. 87/2013). A seguito dell’approvazione del codice e in vista delle elezioni regionali del 31 maggio, in seno all’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 13 maggio, su proposta del Vicepresidente Fava, si è convenuto di avviare l’istruttoria per la verifica della corrispondenza ai requisiti indicati nel codice stesso di tutti i candidati alle consultazioni regionali del 31 maggio, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 del codice medesimo. Dopo tale seduta, la Presidente ha preso immediati contatti con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per chiedere di avvalersi della collaborazione, ai sensi dell’art. 7 della legge istitutiva, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA), allo scopo di verificare la fattibilità operativa di quanto previsto dall’art. 4 del codice. In particolare, dati i tempi ristretti, si è prospettata in prima battuta una priorità per le regioni Campania, Puglia e Liguria, per le quali sono state contestualmente richieste alle Prefetture competenti tutte le liste dei nominativi dei candidati alle consultazioni regionali, con le relative generalità.
Con lettera pervenuta in data 18 maggio, la DNAA si è dichiarata disponibile ad avvalersi per la prima volta dei propri poteri di accesso ai sistemi informativi giudiziari, rafforzati dalla recente entrata in vigore della legge 17 aprile 2015, n. 43, e ad avviare una rilevazione straordinaria sui sistemi informatici di gestione dei registri generali delle Procure distrettuali e circondariali, nonché del Ministero della Giustizia, in ordine alle informazioni giudiziarie attinenti all’eventuale pendenza di procedimenti penali (a decorrere dalla fase del rinvio a giudizio e in relazione ad uno specifico elenco di reati previsto dal codice di autoregolamentazione) e di misure di prevenzione personale e patrimoniale (a decorrere dall’applicazione del decreto). A tale proposito, la DNAA ha chiaramente comunicato che tali informazioni “non sono coperte da segreto investigativo, attenendo ad una fase successiva al promovimento dell’azione penale e dell’azione di prevenzione”. La stessa DNAA inoltre precisava che “ogni altra informazione, pure richiamata nell’art. 1 del codice di autoregolamentazione (esistenza di misure cautelari, stato di latitanza o di esecuzione di pena, sentenze definitive, ecc.) non è nella disponibilità della DNAA”. Occorre pertanto rimarcare che la rilevazione della DNAA ha costituito un enorme sforzo conoscitivo possibile, in tempi brevi, sui dati giudiziari a livello aggregato. Tuttavia essa non ha potuto comprendere altre condizioni, per lo più diverse da quelle rilevabili dal giudice penale, rilevanti ai fini del codice stesso, quali quelle relative alla condanna con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio della carica elettiva, prevista dall’articolo 1 del codice, ovvero quelle, relative alle cariche nei comuni sciolti, previste dall’art. 1, comma 2, lettere b) e c), ovvero essere stati “rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, ovvero aver ricoperto “la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo”. Al riguardo, peraltro, non risulta che altri soggetti dispongano di tali dati in forma centralizzata, presso cui reperirli in tempi ridotti. Allo stesso modo, non appaiono immediatamente disponibili molte delle informazioni sulle condizioni previste in materia di incandidabilità dalla legge Severino.
Al riguardo, desidero ribadire quanto già evidenziato nelle mie comunicazioni del 29 maggio, e cioè che una delle principali risultanze al termine della presente inchiesta è l’estrema difficoltà in cui gli uffici elettorali si trovano ad operare in sede di verifica preventiva, richiesta dalla legge, sulla sussistenza di condizioni ostative alla candidatura. In sostanza, il controllo preventivo effettuato da parte degli uffici elettorali preposti al controllo delle liste oggi avviene pressoché esclusivamente in base ad una mera autocertificazione dei candidati. Su tale circostanza, che in alcune realtà locali, soprattutto del Meridione, può acquisire contorni di drammatica rilevanza per il rischio di inquinamento a monte di tutto il circuito elettorale, occorrono anzitutto una riflessione da parte di tutte le forze politiche e poi misure urgenti da parte del Parlamento e del Governo. Ma torniamo al percorso dei lavori della Commissione.
La DNAA ha così provveduto alla estrazione ed elaborazione dei dati richiesti, che tecnicamente richiede circa 48 ore, fornendo pertanto un primo riscontro in data 20 maggio, precisando tuttavia che “l’attendibilità e il livello di aggiornamento degli stessi registri vanno riferiti al rispetto, da parte dei singoli uffici giudiziari, delle regole di inserimento e completezza informativa. Per tale ragione, appare opportuno che in relazione a ciascuna delle posizioni dell’elenco siano operati – a cura della Commissione – ulteriori approfondimenti presso l’Ufficio giudiziario competente che possa confermare lo stato della procedura”. Le modalità di utilizzo dei dati eventualmente risultanti dalla verifica della DNAA sono state quindi sottoposte alle valutazioni dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. In particolare, nella riunione di mercoledì 20 maggio, la Presidente ha relazionato in ordine al riscontro fornito dalla DNAA sulla verifica del codice e sulle connesse implicazioni anche ai fini dell’applicazione della “Legge Severino”. La Presidenza ha in particolare prospettato anche la possibilità di procedere alla divulgazione dei nominativi acquisiti in esito alla verifica, del resto fondata su dati pubblici, ma solo ove accertati definitivamente presso le Procure distrettuali e circondariali di competenza, attraverso l’acquisizione anche dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Tale proposta ha trovato l’appoggio del Vicepresidente Fava (Misto-PSI-PLI), del Vicepresidente Gaetti (M5S) e dell’on. D’Uva (M5S); l’on. Vecchio (SCpI), il sen. Buemi (PLA-PSI-MAIE), il sen. Falanga (FI) e il sen. Mirabelli (PD) hanno espresso perplessità e contrarietà in merito all’ipotesi di divulgazione degli esiti della verifica prima della data delle elezioni. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato poi aggiornato all’indomani. La successiva riunione di giovedì 21 maggio si è svolta in presenza dei Vicepresidenti sen. Luigi Gaetti (M5S) e on. Claudio Fava (Misto- PSI-PLI) e del segretario on. Marco Di Lello (Misto-PSI-PLI), oltre al sen. Franco Mirabelli (PD), all’on. Francesco D'Uva (M5S) e al sen. Peppe De Cristofaro (Misto - SEL); il sen. Falanga, rappresentante di FI (pro tempore), è sopraggiunto alla conclusione della riunione. In tale riunione si è largamente convenuto sulla necessità di proseguire il lavoro e sull’opportunità di divulgare i dati eventualmente acquisiti con la verifica, rinviando tuttavia la decisione definitiva al momento in cui fossero stati acquisiti effettivamente i dati definitivi e completi, atteso che il tempo occorrente alle Procure era in media di uno o due giorni lavorativi. Si conveniva inoltre sulla necessità di acquisire tali dati non solo per le tre regioni prioritarie ma per i candidati di tutte le sette regioni al voto, ivi compresi tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Gli elenchi di tali candidati sono stati pertanto immediatamente acquisiti presso le prefetture e trasmessi alla DNAA, secondo le disposizioni subito date dalla Presidente. I lavori dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati poi aggiornati a martedì 26 maggio.
Prima di tale riunione, peraltro, diversi componenti della Commissione hanno rilasciato dichiarazioni ad organi di stampa e televisivi relative all’esistenza di una lista di nominativi già verificati, affermando che la Commissione Antimafia aveva deliberato di rendere noti i risultati della verifica condotta. Nella giornata di sabato 23 maggio, tuttavia, la Presidenza ha diramato un comunicato stampa in cui, con riferimento a quanto apparso sugli organi di informazione, precisava che le risultanze della verifica - ancora in corso - sarebbero state valutate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione convocato per martedì 26 maggio, smentendo tutte le indiscrezioni e diffidando chiunque dall’utilizzare la Commissione “per diffondere arbitrariamente informazioni di natura tendenziosa o per perseguire scopi strumentali e impropri”. Il successivo martedì 26 maggio, nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Presidente riferiva preliminarmente di che non erano ancora disponibili tutti i dati definitivi, sia per alcune difficoltà riscontrate presso le prefetture, sia per i tempi tecnici occorrenti alla DNAA e alle Procure. In particolare, risultavano ancora incompleti i dati relativi alla Campania, per la quale erano disponibili e verificati esclusivamente i dati della provincia di Napoli. La Presidente ha conseguentemente sottoposto all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione sul da farsi, se cioè pubblicare immediatamente i dati disponibili e verificati, relativi alla Liguria e alla Puglia, oppure differire la decisione al momento in cui tutti i dati fossero completi, anche dopo le elezioni.
La Presidente, in particolare, ha chiaramente manifestato il proprio orientamento per tale ultima soluzione, rimettendosi all’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la decisione finale.
L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è unanimemente espresso, con la sola eccezione dell’On. Andrea Vecchio (ScpI), nel senso di procedere subito alla pubblicazione dei dati già disponibili e verificati e - con riferimento alla Campania e alle altre regioni mancanti - di rinviare al successivo venerdì 29 maggio la divulgazione dei restanti dati, ove riscontrati, dando mandato alla Presidente di concludere e rendere pubblici gli esiti del lavoro. Gli altri presenti alla riunione erano, oltre alla Presidente, il Vice Presidente Fava (Misto–PSI-PLI), il segretario on. Marco Di Lello (Misto-PSI-PLI), il sen. De Cristofaro (misto–SEL), il sen. Mirabelli (PD), l’on. D’Uva (M5S), l’on. Vecchio (ScpI) e il sen. Falanga (FI). Nel corso della riunione, la Presidente ha pertanto comunicato gli esiti della verifica per Liguria e Puglia, fondati sull’istruttoria tecnica effettuata dai magistrati consulenti della Commissione, ai fini della valutazione giuridica in merito alla riconducibilità alle previsioni del “codice di autoregolamentazione” delle pendenze giudiziarie accertate a carico dei candidati sulla base delle comunicazioni delle competenti Procure. A tale proposito, con riferimento alla Liguria, la Presidente ha comunicato che non si riscontravano casi di violazione del codice, mentre in Puglia i casi erano quattro, oltre a un caso dubbio legato però all’applicazione della Legge Severino. Ho quindi sottoposto ai colleghi le risultanze relative ai casi della Puglia, prima in forma anonima, e dopo aver acquisito eventuali obiezioni, comunicando i nomi. Si è quindi passati ad esaminare i casi della provincia di Napoli; dopo pochi minuti, tuttavia, è pervenuta la notizia che alcuni organi di stampa avevano già pubblicato i nominativi, testé comunicati, relativi alla Puglia. In tale frangente, il rappresentante del gruppo M5S ha ammesso di aver riferito tali nominativi ai propri colleghi tramite telefono cellulare. A quel punto, vi è stato un tumulto in Aula e ho interrotto la seduta, riservandomi di informare immediatamente dell’accaduto i Presidenti delle Camere, come poi prontamente avvenuto. In serata, ho inoltre diramato un comunicato stampa in cui stigmatizzavo la grave violazione del segreto dei lavori, riportando in allegato i quattro nominativi della regione Puglia, ormai divenuti pubblici.
Nei successivi giorni di mercoledì 27 e giovedì 28 maggio la DNAA ha completato la trasmissione dei dati ancora mancanti, per i quali sono stati contestualmente avviati i riscontri presso le Procure competenti. In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 27 maggio ha fornito il riscontro relativo al caso dell’on. Vincenzo De Luca, trasmettendo una corposa documentazione (oltre trecento pagine) subito messa a disposizione dei magistrati della Commissione, ed esaminata l’indomani insieme a tutti gli altri casi restanti. Su tale caso specifico, inoltre, per la sua delicatezza, ho inteso acquisire personalmente un ulteriore riscontro diretto, per definitiva sicurezza, presso il Procuratore di Salerno la mattina di venerdì 29 maggio, subito prima della riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e della seduta della Commissione che, per massima correttezza istituzionale, ho ritenuto di convocare pur avendo già avuto mandato a completare la verifica. Nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di venerdì 29 maggio, erano pertanto presenti, oltre alla Presidente, i Vicepresidenti sen. Luigi Gaetti (M5S), on. Claudio Fava (Misto-PSI-PLI), il segretario on. Marco Di Lello (Misto-PSI-PLI), e i capigruppo sen. Franco Mirabelli (PD), on. Francesco D'Uva (M5S), sen. Ciro Falanga (FI), on. Marcello Taglialatela (FdI), sen. Peppe De Cristofaro (Misto - SEL), sen. Tito Di Maggio (GAL). In tale riunione la Presidente ha dato conto del completamento di tutte le verifiche, proponendo tuttavia di dare comunicazione dei nominativi dei soggetti i cui casi rientravano nelle previsioni del Codice direttamente alla Commissione plenaria convocata subito dopo la presente riunione, mediante un elenco da allegare ai resoconti sommario e stenografico della seduta. I membri dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, hanno concordato con la proposta della presidente, ad eccezione del deputato Di Lello, il quale ha manifestato obiezioni in merito alla mancata comunicazione preventiva dei nominativi all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre dato mandato alla Presidente a riferire direttamente agli organi di informazione sulle risultanze della verifica mediante una conferenza stampa fissata subito dopo la seduta plenaria, convocata per le ore 13. In tale seduta, in base a quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltasi, ho consegnato alla Commissione un documento contenente le comunicazioni in merito alle risultanze della verifica suddetta, con in allegato un elenco di diciassette nominativi di candidati inclusi nelle liste elettorali delle sole regioni Puglia (quattro) e Campania (inizialmente tredici), non essendosi registrati casi nelle restanti cinque regioni.
Dall’elenco della Campania, tuttavia, dopo poche ore è stato espunto un nominativo, in base alla documentazione immediatamente prodotta dal suo avvocato. Si trattava di un caso, rientrante nelle previsioni del codice, per il quale era pendente un ricorso per cassazione che non risultava ancora deciso alla data del 29 maggio. Invece, la sentenza era stata pronunciata e il mero dispositivo di assoluzione comunicato all’interessato, peraltro in forma incompleta, mentre non sono tuttora state depositate le motivazioni, come comunicato dalla stessa Segreteria della Corte di cassazione, né conseguentemente la sentenza risulta ancora registrata in nessuna delle banche dati giudiziarie. Non si è trattato pertanto di un errore ascrivibile alla Commissione, ma di un procedimento ancora in parte in itinere, anch’esso emblematico delle difficoltà oggettive di una verifica da svolgere necessariamente in tempi brevi e della prudenza adoperata nell’accertamento in dettaglio di ciascun caso.
Mi avvio ad alcune considerazioni conclusive. Considero significativi alcuni numeri per cogliere la portata di un lavoro complesso svolto nei pochi giorni che vanno dalla presentazione delle liste alla conclusione della campagna elettorale. Il totale dei nominativi di candidati alle elezioni regionali trasmessi dalle prefetture competenti e inviati alla DNAA dalla Commissione per un primo vaglio delle posizioni giudiziarie era di oltre 4.300 unità. I procedimenti giudiziari segnalati dalla DNAA per i quali si sono effettuati i riscontri presso le procure competenti sono stati in totale 95, a carico di 77 soggetti. Le Procure distrettuali e circondariali interpellate dalla Commissione per la verifica successiva dei dati forniti dalla DNAA sono state in tutto 28. L’elenco finale comprende 16 nominativi, appartenenti a svariati partiti e formazioni politiche. Tale numero corrisponde a una percentuale ridotta sulle segnalazioni iniziali della DNAA, e a una percentuale minima sul totale dei candidati alle cariche regionali su cui si è votato. Gli organi della Commissione - e segnatamente la Presidente, che ne ha la rappresentanza, e l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha funzioni di programmazione dei lavori ed esamina le questioni relative allo svolgimento dell’inchiesta - si sono mossi rigorosamente nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei compiti e dei poteri assegnati a tal fine dalla Costituzione e dalla legge istitutiva. Parimenti, si è svolto il compito dato con imparzialità e correttezza, attenendosi esclusivamente al Codice di autoregolamentazione approvato all’unanimità in Commissione Antimafia il 23 settembre 2014 e offerto alla discussione parlamentare di tutti i senatori e tutti i deputati rispettivamente nelle sedute del 29 ottobre 2014 al Senato e del 27 aprile 2015 – pochi giorni prima della presentazione delle liste e dell’avvio della campagna elettorale, peraltro - alla Camera, senza che fosse mossa obiezione alcuna, né di merito né di metodo. Nell’elenco finale non sono stati ricompresi taluni casi, pur emersi e con ogni probabilità rilevanti ai fini dell’applicazione della Legge Severino, nell’impossibilità di disporre dei dati giudiziari relativi alla sussistenza di tutte quante le condizioni previste dalla citata legge. Non sono stati altresì ricompresi i dati, sebbene trasmessi in alcuni casi, relativi a reati diversi da quelli previsti dal Codice, sebbene a volte connessi. Ad esempio, non sono state riportate imputazioni per reati diversi da quelli rientranti nelle previsioni del citato codice, anche quando riferite alla medesima condotta.
Ci si è limitati a riportare con verità e completezza dei dati pubblici massimamente “certificati” in quanto acquisiti presso la magistratura competente, e relativi a situazioni processuali che sono espressione autentica e garantita di un potere dello Stato direttamente riconducibile, attraverso la funzione giudiziaria, alla sovranità popolare, in ossequio al principio della nostra Costituzione (art. 101) per cui “la giustizia è amministrata nel nome del popolo”. Il notevole sforzo compiuto in Commissione Antimafia è stato improntato al massimo rigore e alla massima imparzialità, ed è persino singolare che chi se ne duole, addirittura lamentando la violazione della Costituzione e presentando denunce penali, sebbene si sia candidato a cariche politiche regionali non riponga la stessa fiducia né nella massima Istituzione rappresentativa - il Parlamento - né nelle informazioni acquisite presso l’Autorità giudiziaria. Pertanto, prima ancora che infondate, accuse di “aver dato vita a un’iniziativa sul piano umano volgare e diffamatoria, sul piano politico infame e sul piano costituzionale eversiva” sono semplicemente inaccettabili. Il lavoro della Commissione è stato effettuato esclusivamente come un’opera di conoscenza, in linea con la funzione costituzionale dell’inchiesta parlamentare, che - come riconosciuto dalla Corte costituzionale in più occasioni - è volta a “mettere a disposizione delle Assemblee delle Camere tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso”. Questo lavoro è, più di ogni altra cosa, il frutto di un’iniziativa largamente condivisa dai gruppi parlamentari. Lo spirito non è stato e non è quello di creare indebite “black list” né, tantomeno, improprie “white list”, bensì solamente quello di assolvere ad un compito della Commissione, stabilito dalla legge. Nella nostra ricognizione non potevamo comprendere altre casistiche o situazioni non meno imbarazzanti sotto il profilo dell’opportunità politica o della moralità pubblica. In essa sono contemplati solo ed esclusivamente i casi riconducibili ai requisiti previsti all’art.1 del codice di autoregolamentazione. Il fatto che la politica non sia riuscita a fare un’opera di pulizia preventiva al suo interno non vale a far venire meno un preciso dovere giuridico, né a renderlo inopportuno. Stupisce che non ci si renda conto che legittimare ostracismi politici fondati su inchieste private o voci pubbliche, anche amplificate dagli organi di informazione ma non sostenute da precisi elementi probatori, come previsto dalla legge, finirebbe per colpire al cuore la nostra democrazia e le sue Istituzioni. Il codice di autoregolamentazione è infatti uno strumento essenzialmente politico, e non giuridico, elaborato nella sede parlamentare, di cui i partiti e le formazioni politiche possono liberamente dotarsi al fine di evitare che le singole vicende giudiziarie possano ricadere sulla credibilità e sulla stabilità delle Istituzioni nazionali, regionali e locali.
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31 Maggio 2015
Postato da Redazione
Era compito della Commissione Antimafia fare l'elenco degli "sconsigliati" alla candidatura? Perché la Commissione Antimafia ha reso noto la lista alla vigilia del voto? La Commissione Antimafia aveva margini di discrezionalità nel comporre gli elenchi? Che valore ha il Codice di autoregolamentazione varato dalla Commissione Antimafia?
Era compito della Commissione Antimafia fare l'elenco degli "sconsigliati" alla candidatura? Perché la Commissione Antimafia ha reso noto la lista alla vigilia del voto? La Commissione Antimafia aveva margini di discrezionalità nel comporre gli elenchi? Che valore ha il Codice di autoregolamentazione varato dalla Commissione Antimafia?
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